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LEGGI E DECRETI SULL ECOMMERCE PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Martedì 10 Novembre 2009 09:16

Leggi e decreti sull'e-commerce

Tutto ciò che occorre sapere per avviare un'attività di e-commerce. La comunicazione di avvio, le norme che regolano la vendita, il diritto di recesso. Un valido aiuto per muovere i primi passi in internet, nella giusta direzione.

 
L
’e-commerce è sottoposto ad alcuni vincoli giuridici che devono essere osservati diligentemente.
Innanzitutto, occorre seguire le prescrizioni indicate dal decreto legislativo 1 marzo 1998, n. 114, infatti, l’articolo 18 prevedendo la "vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione", comprende tutte le ipotesi di vendita al dettaglio attraverso un sito Internet.
La norma precisa che, per avviare l’attività di commercio via internet, si deve dare comunicazione preventiva (Modello COM6) al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o nel quale è fissata la sede legale, se persona giuridica.
Trascorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del comune, qualora non sia pervenuto parere ostativo, l’attività può essere iniziata, sulla base del c.d silenzio assenso.


I CONTRATTI
Particolare attenzione si deve porre, poi, alle norme che disciplinano i contratti necessari per svolgere la nuova attività di commercio elettronico e alle implicazioni legali che ne conseguono.
L'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n 59 
attribuisce valore legale ad ogni effetto ai documenti, agli atti, ai dati, ai contratti formati dai privati e dalla pubblica amministrazione mediante strumenti informatici, trasmessi per via telematica e redatti con formalità previste dal regolamento attuativo della stessa legge.
In attuazione della legge 59/97, infatti, è stato emanato il D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513 denominato Regolamento, contenente i criteri e le modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti informatici.
L'articolo 11 di tale regolamento indica i criteri giuridici oggettivi che dovranno possedere i documenti informatici e le modalità a cui i contratti di compravendita dovranno essere sottoposti: " I contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso della firma digitale secondo le disposizioni del presente regolamento sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge"; e il comma 2 stabilisce che " ai contratti indicati al comma 1 si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50".

Affinchè ai contratti telematici sia riconosciuta validità giuridica, occorre:

  • Che al cliente venga consentito di utilizzare il sistema solo in modalità dimostrativa, così da non compiere inavvertitamente operazioni che lo potrebbero giuridicamente vincolare;

  • Che sia prevista su ogni pagina visualizzata la possibilità di abbandonare la stipulazione e di cancellare i dati fino a quel momento inseriti;

  • Fare in modo che il cliente dia inequivocabilmente il proprio consenso;

  • Accertarsi dell’identità del cliente.

Il contratto on-line si considera concluso quando il destinatario del servizio ha ricevuto dal fornitore, per via elettronica, l’avviso di ricevimento (cioè la ricevuta di ritorno) dell’accettazione dell’ordine.

PRESCRIZIONI E DIVIETI
Per quanto riguarda le prescrizione e i divieti cui è tenuto l’aspirante venditore in rete occorre fare riferimento congiunto ai decreti legislativi 50/1992, 114/98 e 185/1999.  Il D. Lgs. 15/1/1992 n. 50, in attuazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali e il D.lgs 22/5/99 n 185, in attuazione della direttiva 97/7/CE, relativa alla tutela dei consumatori in materia di contratti stipulati a distanza, sono certamente da applicarsi a quelle "forme particolari di vendita", tra cui sono compresi i contratti stipulati mediante l'uso di strumenti informatici e telematici; infatti, lo stesso decreto 114/98 stabilisce l’estensione al commercio via internet delle disposizioni previste dal decreto legislativo 50/92, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali. Il decreto del 1998, inoltre vieta l'invio di prodotti al consumatore, se non a seguito di specifica richiesta, consentendo, però, l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, purché non comportino spese o vincoli per il consumatore.

I TEMPI DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI ED IL DIRITTO DI RECESSO
I decreti legislativi 50/92 e 185/99 prevedono particolari oneri informativi a carico del venditore e la possibilità per il compratore di esercitare il diritto di recesso senza alcuna penalità e senza dover fornire spiegazioni. In particolare, secondo il D. Lgs. 185/99 il venditore dovrà assolvere a precisi obblighi di informativa nei confronti del consumatore "in tempo utile e comunque prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza", riguardanti l'identità del fornitore (incluso il suo indirizzo geografico), le caratteristiche essenziali del prodotto o del servizio, le modalità di consegna e impiego, il tipo di pagamento e il prezzo comprensivo di tasse, le imposte e le spese di consegna, la durata della validità dell'offerta e del prezzo e altri dettagli.
Inoltre dovrà fare in modo che il consumatore, entro il momento dell'esecuzione del contratto, riceva la conferma per iscritto (o su altro supporto duraturo a disposizione e accessibile da parte del consumatore) di tutte le informazioni. Per quanto riguarda l'esecuzione dell'ordine, salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire l'ordinazione entro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso la richiesta, mentre i termini utili per poter esercitare il diritto di recesso è di dieci giorni.

LA SCELTA DEL FORO COMPETENTE
La competenza territoriale per le controversie sui contratti e-commerce è del giudice civile "del luogo di residenza o del domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello stato". I contratti stipulati via internet presentano tuttavia la difficoltà dell’identificazione del domicilio "tradizionale", che potrebbe essere in qualsiasi parte del mondo. Non ha senso fare riferimento al computer sul quale risiede il sito come luogo di residenza, né all’indirizzo elettronico attivato presso un provider. Per stabilire la competenza territoriale, in caso di controversie, è necessario fare riferimento al domicilio e alla residenza fisica del consumatore.

tratto da : webimprese.com

 
il koala Karmico è arrivato ! PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Lunedì 02 Novembre 2009 10:17


Ubuntu 9.10 karimc Koala

L'altro ieri è stata rilasciata la versione definitiva del ultimo prodotto della canonical ltd.
Il koala karmico :-)

Un prodotto rinnovato, le novità spaziano dalla velocità del processo di boot, la connettività che finalmente prevede il 3G, l'autenticazione, l'installazione  e la gestione delle applicazioni, il framework multimediale e il supporto al cloud computing.

 in questa pagina è disponibile un tour guidato delle applicazioni .

Per il download di Ubuntu 9.10 è raccomandato l'uso di uno dei mirror elencati qui o di BitTorrent: in queste ore i server ufficiali mostrano infatti qualche affanno.

E' stata rilasciata una nuova versione di Wubi che consente di installare Ubuntu 9.10 nella stessa partizione di Windows e senza alterare il file system preesistente.

Utilizzando Wubi, non si hanno problemi di installazione, di problemi di configurazione , di partizionamento pericolosi, praticamente un installazione senza rischi come se fosse un semplice programma per windows.


 
Ubuntu 9.10 Karmic Koala PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Domenica 25 Ottobre 2009 22:04

Quasi in contemporanea con l'uscita di Windows7 ,  Canonical ha annunciato la release candidate di Ubuntu 9.10 (Karmic Koala), nuova major release di una distribuzione Linux che, più d'ogni altra, ha saputo conquistare il cuore degli utenti desktop e guadagnarsi la fama di migliore alternativa open source alle versioni client di Windows.

Ubuntu 9.10 RC viene definita dai suoi sviluppatori sufficientemente completa e stabile da poter essere provata da qualsiasi utente, ma a chi desidera utilizzarla come sistema operativo principale, specie se in ambienti di produzione, viene raccomandato di attendere l'ormai vicinissimo rilascio della versione finale, fissato per il 29 ottobre.

 

Ubuntu 9.10 include il nuovo Ubuntu Software Center, uno strumento per l'installazione, la rimozione e la gestione dei pacchetti software che va a rimpiazzare la precedente funzione Add/Remove. Inoltre abbraccia GNOME 2.28, che integra il nuovo framework di instant messaging Telepathy, il nuovo client di IM Empathy e il nuovo modulo Bluetooth che semplifica la connessione e la gestione di dispositivi mobili al PC. Tra le altre novità si citano una nuova versione del tool di sicurezza AppArmor, il kernel Linux 2.6.31con il Kernel Mode Settings (KMS) attivato per i chipset grafici di Intel, e l'uso di KDE 4.3.2 inKubuntu e di XFCE 4.6.1 in Xubuntu.

 

 

Estendendo il supporto al cloud computing, implementato per la prima volta nella versione 9.04, Ubuntu 9.10 include le prime immagini ufficiali preconfigurate per far girare i servizi di cloud Ubuntu Enterprise Cloud (UEC) e Amazon EC2 all'interno di macchine virtuali. Oltre a ciò Ubuntu 9.10 integra Ubuntu One, il neonato servizio di Canonical che permette agli utenti di sincronizzare i propri file tra più PC e di condividerli con amici e colleghi. Ubuntu One offre 2 GB di spazio gratuito online: chi necessità di maggiore spazio può acquistarlo sottoscrivendo un abbonamento mensile sl servizio.

 

Le note di rilascio di Ubuntu 9.10 RC si trovano qui e contengono i link da cui scaricare le varie edizioni e varianti del sistema operativo.

 

Le ottimizzazioni al processo di boot continueranno anche nella prossima versione di Ubuntu, la 10.04 (Lucid Lynx), che secondo Scott James Remnant, autore di Upstart, dovrebbe ridurre i tempi di caricamento del sistema operativo a soli 10 secondi. 

 





Ultimo aggiornamento Domenica 25 Ottobre 2009 22:15
 
Google Wave PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Giovedì 22 Ottobre 2009 07:25

Cos'è Google Wave
Creato dagli stessi programmatori di  Maps, Wave è un ibrido che
raccoglie in una sola schermata le e-mail, gli instant message, e tutte le soluzioni esistenti per il video e l'audio sharing. Usando Google Wave gli utenti possono scambiarsi testi, immagini, video, musica e conversare, il tutto in tempo reale e lo possono fare in una situazione di gruppo avendo inotre la possibilità (come si fa con un registratore) di riavvolgere la conversazione - anche a distanza di giorni - e vedere quello che è stato discusso e casomai aggiungere dei nuovi contenuti o apportare delle modifiche a quelli già pubblicati.  

Guardando la presentazione di Lars Rasmussen, si rimane impressionati in cui è possibile visualizzare i contributi dei diversi autori di un documento condiviso.
Wave è sia un prodotto open source che una piattaforma estendibile mediante API, per consentire i mashup. Inoltre, questa nuova creatura dell'azienda di mountain view, è anche basato su protocollo XMPP, per far sì che chiunque possa costruire un client o un server senza che rimangano isolati dal resto della rete.


Questo è il filmato della presentazione, impressionante e in inglese, ma si evince le potenzialità di questa nuova piattaforma

 

Ultimo aggiornamento Venerdì 23 Ottobre 2009 20:56
 


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